Pos. 3   Prot. N. 220.11.07  



Oggetto: POR 2000/2006. Appalto di servizi. Clausola del capitolato d'oneri relativa alle condizioni di pagamento. Interpretazione.







ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento Regionale Industria
Palermo






1.Con la nota prot. n. 34265 del 12 settembre 2007 codesto Dipartimento pone un quesito sollevato da parte dell'aggiudicatario di una appalto di servizi relativo alla misura 3.15 del POR 2000/2006 " Reti per lo sviluppo della ricerca scientifica" e specificatamente le azioni "A) "Creazione e gestione dei circoli di conoscenza e B) "Sviluppo del sistema di interfaccia", concernente l'interpretazione delle previsioni dell'art. 12 del capitolato d'oneri .
Rappresenta codesto Dipartimento che con decreto n. 28 del 18 gennaio 2007 si è pervenuti ad aggiudicare provvisoriamente l'appalto al costituendo RTI xxx.
Nel suddetto decreto è previsto che l'aggiudicazione definitiva è collegata alla produzione di documenti e certificazioni comprovanti quanto dichiarato dall'aggiudicatario in sede di offerta; pertanto, con nota n. 3924 del 10.01.07, è stato richiesto alla mandataria di produrre tutta la certificazione necessaria. Nonostante diverse sollecitazioni solo in data 4 settembre 2007 è pervenuta l'integrazione definitiva della documentazione richiesta.
Ciò premesso con la nota n. 998 del 20 agosto 2007 un componente del raggruppamento, e segnatamente xxx ha sollevato una questione relativa all'art. 12 del capitolato d'oneri sulle condizioni di corresponsione dei pagamenti all'appaltatore. Infatti viene ritenuto frutto di un mero refuso la previsione di subordinare il pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio alla "esibizione della corrispondente documentazione di spesa quietanzata secondo le modalità specificate nella convenzione e previa approvazione di apposita relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento e verifica della coerenza e congruità della spesa " ritenendosi la procedura di rendicontazione della spesa applicabile ai regimi di aiuto e non alle cosiddette azioni pubbliche come quella in argomento".
Rileva infatti il raggruppamento che la Regione ha commesso in appalto un servizio che la ditta aggiudicataria deve realizzare secondo specifiche tecniche contenute nel capitolato al prezzo ex ante determinato dall'amministrazione e che pertanto nessuna valutazione di congruità e coerenza del costo del servizio viene effettuata.
Ciò posto l'aggiudicatario chiede di potere presentare le fatture in corrispondenza dell'avanzamento fisico del servizio e solo successivamente al pagamento da parte dell'amministrazione procedere a quietanzarle. A fondamento della propria tesi il raggruppamento elenca diverse gare bandite dalla Regione per l'affidamento dei servizi nelle quali viene considerata condizione necessaria e sufficiente la semplice presentazione della fattura emessa nei confronti dell'amministrazione.
Codesta Amministrazione, ritenendo condivisibili le osservazioni formulate dal raggruppamento, evidenzia che sia nella normativa nazionale che in quella comunitaria non sono previsti particolari obblighi di rendicontazione della spesa da parte dell'appaltatore e che l'allegato I al regolamento CE n. 448/2004 "Norme sull'ammissibilità" prevede al punto 2.3 che in materia di appalti pubblici l'esibizione delle fatture quietanzate avvenga dopo il pagamento dei corrispettivi da parte dell'amministrazione regionale.
Al fine di potere predisporre lo schema di contratto che dovrà normare in forma vincolante le condizioni di pagamento viene chiesto quindi di indicare "gli eventuali ostacoli di carattere giuridico che potrebbero frapporsi all'accoglimento dell'istanza del raggruppamento".


2. L'art. 12 del capitolato d'oneri per la parte che qui interessa prevede testualmente " I pagamenti saranno effettuati come segue:
- 30% successivamente all'acquisizione di efficacia del decreto di approvazione della convenzione...
- 30% al raggiungimento di uno stato d'avanzamento del programma in misura pari al 60% previa esibizione della corrispondente documentazione di spesa quietanzata, secondo le modalità specificate nella convenzione e previa approvazione di apposita relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento e verifica della coerenza e congruità della spesa......"
In relazione a tale modalità di rendicontazione si rappresenta che il regolamento (CE) n. 448/2004 del 10 marzo 2004 (che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000) per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, individua all'allegato I, quali spese ammissibili, quelle "effettivamente" sostenute e prevede altresì, in linea generale, che "i pagamenti effettuati" dai beneficiari finali dell'aiuto devono essere comprovati da "fatture quietanzate" ovvero "da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente".
Ora, la quietanza è un atto unilaterale di riconoscimento del pagamento. Essa costituisce documentazione scritta dell'avvenuto pagamento, non richiede forme particolari e può essere contenuta anche nella fattura che il creditore rilascia al proprio debitore in ottemperanza alle norme fiscali (Cass. civ. sez. II 26.5.1993, n.5919; Cons. Stato sez. V 18.3.1991, n.277).
Nel richiedere che le spese siano documentate mediante fatture quietanzate (o documenti contabili equivalenti), è fuori di dubbio che il legislatore comunitario abbia inteso ammettere ai finanziamenti le "spese pagate" che si siano concretate cioè in una effettiva uscita di danaro. La ratio di tali previsioni va individuata essenzialmente nella necessità di assicurare un sufficiente rigore nella erogazione dei benefici economici in modo da garantire che l'aiuto comunitario costituisca un incentivo allo sviluppo delle attività e degli investimenti effettivamente realizzati.
Tale ratio tuttavia non sembra giustificarsi nel caso di specie ove il beneficiario finale della misura POR è proprio l'amministrazione regionale che, nell' appalto di servizi in questione, è anche l'ente committente dello stesso e quindi, in ultima analisi, il soggetto deputato al pagamento delle fatture.
Risulta in buona sostanza quantomeno anomala una procedura di preventiva esibizione della "documentazione di spesa quietanzata" da parte della ditta chiamata all'esecuzione del servizio alla stessa amministrazione che tuttavia deve ancora procedere al pagamento delle spese sostenute.
A conferma di tale tesi il punto 2.3 del regolamento n. 448/2004, correttamente richiamato da codesto Dipartimento, dispone testualmente che " Inoltre, ove le operazioni siano eseguite nell'ambito di appalti pubblici, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo devono essere comprovati da fatture quietanzate rilasciate secondo le disposizioni dei contratti sottoscritti..".
Ciò premesso, nel condividere le osservazioni formulate dal raggruppamento e da codesta Amministrazione, si suggerisce, coerentemente con quanto disposto dal richiamato art. 12 del capitolato, secondo cui le modalità di esibizione della documentazione di spesa devono essere specificate nella convenzione, di chiarire nel suddetto documento gli esatti termini dei pagamenti dovuti, precisando che le fatture debbano esser quietanzate solo successivamente al previsto pagamento da parte dell'amministrazione regionale.

Nei termini l'avviso dello Scrivente.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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